(massima n. 1)
Per le controversie relative a procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilitą, sia per quel che concerne la dichiarazione di pubblica utilitą dell'opera, che costituisce a tutti gli effetti il primo atto della procedura espropriativa, sia per quel che riguarda il decreto costitutivo di servitł coattiva in sanatoria ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, trova applicazione la previsione dell'art. 119, comma 2 del D.Lgs. n. 104/2010 e, dunque, tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati.