(massima n. 1)
In materia di appalti pubblici, il silenzio serbato dall'Amministrazione a seguito di informativa ex art. 243 - bis del d.lgs. 163/2006 non corrisponde propriamente alla figura del silenzio-rigetto, giacché il testo dell'art. 243-bis lascia intendere che il legislatore non abbia voluto dar vita ad un procedimento contenzioso o para-contenzioso a tutela di una posizione giuridica soggettiva, ma solo offrire all'ente pubblico l'opportunitą di un riesame in via di autotutela. Infatti, non a caso l'atto introduttivo non viene denominato "ricorso" ovvero "reclamo" o "opposizione", ma semplicemente: "informativa dell'intento di proporre ricorso giurisdizionale"; e il silenzio non viene denominato "rigetto" o "rifiuto" ma semplicemente "diniego di (procedere in) autotutela". Pertanto, anche alla luce del comma 5 dell'art. 243-bis, pare quanto meno dubbio (rispetto alla disciplina del silenzio-rigetto) che il privato abbia l'onere di impugnare il silenzio-diniego quand'anche abbia (gią) impugnato ritualmente l'atto di aggiudicazione.