(massima n. 1)
È ammissibile il ricorso giurisdizionale amministrativo di primo grado, proposto avverso un'ordinanza contingibile e urgente del sindaco, nei riguardi della quale il privato abbia, pendente il termine d'impugnazione, richiesto al prefetto un atto cautelare di sospensione senza contestualmente proporre un ricorso amministrativo (gerarchico o d'altro tipo), atteso che l'improcedibilità dell'istanza cautelare, che, com'è noto, può essere posta solo innanzi all'autorità gerarchicamente sovraordinata in sede di gravame gerarchico (art. 3 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199), implica solo l'impossibilità dell'organo irritualmente adito di disporre l'invocata sospensione, ma non preclude al ricorrente l'adizione del giudice.