(massima n. 1)
L'art. 2 D.P.R. n. 1199 del 1971, nel prevedere - con una norma applicabile a tutte le domande o istanze in via amministrativa da presentarsi entro un termine prestabilito - che il termine fissato dal legislatore per la presentazione dei ricorsi gerarchici si intende rispettato quando, entro quella data, il ricorso sia stato inviato a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, č finalizzato a tutelare il titolare del diritto in presenza di termini di decadenza o di prescrizione entro cui occorre presentare la domanda o il ricorso amministrativo; ne consegue che esso non č applicabile allorché il legislatore non imponga alcun termine da rispettare a pena di decadenza o di prescrizione, ma si limiti a specificare, attraverso il riferimento alla data dell'entrata in vigore della nuova disciplina normativa, l'ambito temporale di applicazione di quest'ultima.