(massima n. 1)
Le modalità con cui il giudice amministrativo ha proceduto alla interpretazione della sentenza ottemperanda non possono essere oggetto di censura dinanzi alla Corte di Legittimità, poiché in sede di ottemperanza si provvede proprio all'accertamento ed alla determinazione degli effetti del giudicato. Di talché non è ammissibile la proposizione di doglianze che investono il profilo dell'interpretazione che il Consiglio di Stato ha fatto del giudicato, del comportamento tenuto dall'Amministrazione, nonché, della sua conformità al dictum del giudice di cognizione, attendendo tali vizi alle fasi tipiche del giudizio di ottemperanza.