(massima n. 1)
Va intrapresa la strada del ricorso in ottemperanza anche dopo l'adozione di atti esecutivi a contenuto discrezionale, ma violativi del giudicato, senza la necessità di operare la distinzione concettuale tra elusione e violazione del giudicato, ogni qual volta il petitum sostanziale del ricorso miri a far valere non già la difformità dell'atto sopravvenuto rispetto al diritto sostanziale (in tal caso occorrendo l'ordinaria azione di annullamento), bensì la difformità specifica dell'atto rispetto al giudicato. In sostanza occorre verificare se il nuovo provvedimento sia viziato perché contrasta con le statuizioni del giudicato, ovvero sia affetto da nuovi ed autonomi vizi: nel primo caso l'azione è quella di ottemperanza, nel secondo è quella ordinaria di annullamento.