(massima n. 1)
Il giudizio di ottemperanza ha la finalità di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato, sicché il giudizio di ottemperanza in relazione al giudicato del giudice ordinario è attivabile unicamente per dare esecuzione a specifiche statuizioni rimaste ineseguite (nella specie non enucleabili dal tenore della sentenza ottemperanda), e non anche a introdurre nuove questioni di cognizione, attesa la configurabilità di un giudicato a formazione progressiva soltanto in relazione alle sentenze cognitorie del giudice amministrativo, a pena di un'inammissibile invasione dell'ambito di giurisdizione riservato al giudice ordinario.