(massima n. 1)
La decisione del Consiglio di Stato o del C.G.A., emessa in sede di giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di un giudicato, non è sindacabile dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per pretesi errori d'interpretazione del giudicato stesso o delle norme relative alla sua esecuzione, sostanziandosi gli errori predetti in vizi "in procedendo" che attengono all'esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo e non comportano l'inosservanza dei suoi limiti esterni; d'altra parte, se fosse consentito alla Corte di Cassazione sindacare l'interpretazione del giudicato, sarebbero esercitati i poteri propri del giudice dell'ordinaria impugnazione, con ciò stesso violando l'autonomia giurisdizionale del supremo organo giurisdizionale amministrativo.