(massima n. 1)
Al fine di distinguere le fattispecie, nelle quali il sindacato della S.C. sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza č consentito, da quelle nelle quali tale sindacato č da ritenersi inammissibile, č decisivo stabilire se oggetto del ricorso č il modo con cui il potere di ottemperanza viene esercitato (cd. limiti interni della giurisdizione) oppure se viene posta in discussione la possibilitā stessa, in una determinata situazione, di fare ricorso al giudizio di ottemperanza (cd. limiti esterni). Ne consegue che, ove le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l'interpretazione del giudicato, l'accertamento del comportamento tenuto dalla P.A. e la valutazione di conformitā di tale comportamento rispetto a quello che essa avrebbe dovuto tenere, gli errori nei quali il giudice amministrativo puō eventualmente essere incorso, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di Cassazione. (Nella specie, la S.C. ha evidenziato che il Consiglio di Stato non aveva fatto altro che prendere atto della dirimente circostanza, rappresentata dalla sopraggiunta revoca, in sede di autotutela, del provvedimento di dispensa del servizio che l'interessato aveva inteso far ottemperare, senza che, pertanto, potesse essere configurata alcuna violazione dei limiti esterni della giurisdizione).