(massima n. 2)
In tema di ricorso gerarchico, il decorso del termine breve di novanta giorni per la formazione del silenzio-rigetto ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 non dà luogo ad effetti sostanziali, nel senso che non determina alcun provvedimento amministrativo fittizio, ma produce soltanto effetti processuali, con la conseguenza che, formatosi il silenzio, l'Autorità investita dal ricorso gerarchico non perde per ciò solo la potestà di decidere e il privato ha la scelta tra ricorrere in sede giurisdizionale o straordinaria nei termini di decadenza immediatamente contro il provvedimento di base, ai sensi dell'art. 6 citato, o successivamente contro l'eventuale decisione gerarchica tardiva, ove lesiva, in base alle norme generali.