(massima n. 3)
Ai sensi dell'art. 106 comma 2 Cod. proc. amm. la revocazione è proponibile dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, da intendersi come stesso "ufficio giudiziario", e perciò deve ritenersi che la causa può essere affidata sia alla stessa e sia ad un'altra Sezione, salvo il caso del dolo (o dell'interesse proprio e diretto nella causa) del giudice, posto che in tale ipotesi non può far parte dell'organo giudicante la stessa persona fisica che ha emesso la sentenza revocanda, non sussistendo, negli altri casi, per il magistrato che ha pronunciato la sentenza impugnata per revocazione, alcuna incompatibilità a partecipare al giudizio di revocazione stesso (con conseguente inapplicabilità dell'art. 51 n. 4 Cod. proc. civ.), tenendo altresì presente che che nel processo civile e amministrativo non sono applicabili le regole sulle incompatibilità soggettive del giudice fissate nel processo penale bensì soltanto le cause di astensione e ricusazione stabilite dal codice di procedura civile.