(massima n. 1)
Nell'ambito del giudizio di revocazione di una sentenza amministrativa per errore di fatto di cui al n.4 dell'art. 395 c.p.c., la domanda è da considerarsi inammissibile qualora verta su questioni qualificabili come giuridiche, giacché tale istituto non può in nessun modo tradursi in un terzo grado di giudizio.