(massima n. 1)
Il contrasto di giudicati ipotizzato dall'art. 395 n. 5, c.p.c. ricorre quando si tratti di decisioni intervenute fra le stesse parti ed aventi lo stesso oggetto, cosģ da sussistere un'ontologica e strutturale concordanza - per identitą di "petitum" e di "causa petendi" - degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione prima emessa.