(massima n. 4)
Le eventuali difficoltà applicative conseguenti all'enunciazione di un principio di diritto (nel caso di specie relativo all'obbligo, nell'ambito di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di valutare la sola offerta illegittimamente pretermessa, senza rinnovo di tutte le operazioni di gara), sollecitano il corretto esercizio della potestas iudicandi del giudice investito della relativa problematica, ma non possono essere evidentemente considerate come manifestazione o come prova di un presunto errore di fatto revocatorio, tanto più che, a tutto voler concedere, esse sarebbero piuttosto il frutto o meglio la prova di un errore di giudizio o di valutazione che, com'è noto, non legittima il ricorso per revocazione (fattispecie nella quale la ricorrente ha contestato, in sede revocatoria, l'omessa considerazione da parte del giudice, dei criteri di valutazione di gara, costituiti dal metodo del confronto a coppie).