(massima n. 1)
Per l'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., espressamente richiamato dall'art. 106, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010, ricorre l'errore di fatto quando la decisione si fonda sulla supposizione di un fatto la cui veritā č incontrastabilmente esclusa, oppure quando č supposta l'inesistenza di un fatto la cui veritā č positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituė un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare. Pertanto, l'errore revocatorio ha ad oggetto un fatto (o una "circostanza di fatto") che viene, alternativamente, supposto come esistente quando sicuramente non lo č, ovvero escluso quando esiste per certo; e ciō in ragione dell'erronea percezione del contenuto materiale degli atti del processo. L'errore di fatto revocatorio consiste in un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, l'una č quella che ne fa il giudice in sentenza e l'altra č quella che incontrovertibilmente emerge dagli atti di causa, quindi, per questo motivo, č tale solo l'errore che appaia con immediatezza e sia di semplice rilevabilitā, senza necessitā di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.