(massima n. 1)
I contratti di locazione di cui all’art. 42 della L. n. 392/1978 hanno la durata minima, prevista dall’art. 27 primo comma della medesima legge, di sei anni. Anche a tali contratti si applicano gli istituti della rinnovazione automatica e del diniego di rinnovazione di cui, rispettivamente, agli artt. 28 e 29 della legge sull’equo canone.