(massima n. 1)
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l’attività scolastica esercitata a fini di lucro integra una attività commerciale rientrante nella previsione dell’art. 27 della legge n. 392 del 1978, e pertanto può costituire per il locatore motivo di recesso dal contratto a norma degli artt. 73 e 29 della detta legge la necessità di adibire l’immobile a tale attività, senza che venga in rilievo la disposizione dell’art. 42 della stessa legge che - nel dettare particolari disposizioni per gli immobili urbani adibiti ad attività «ricreative, assistenziali, scolastiche...» - non ha escluso che la scuola possa avere fine speculativo, né ha esentato le locazioni concernenti la stessa dall’applicabilità del richiamato art. 27.