(massima n. 1)
La legittimazione ad appellare va riconosciuta anche ai soggetti che, pur non essendo contraddittori necessari nel giudizio di primo grado e non avendo assunto la qualitą di parte in quel giudizio, abbiano un autonomo interesse al mantenimento del provvedimento impugnato in quella sede, perché produttivo di effetti in vantaggio della sfera giuridica di chi non ha partecipato al giudizio.