(massima n. 1)
È pacifica la possibilità di notificare l'impugnativa di atti amministrativi tenuto conto della normativa applicabile ratione temporis sia all'organo che tali atti abbia emesso, ex art. 21, comma 1, L. 6 dicembre 1971, n. 1034, sia all'autorità emanante, intesa come struttura organizzativa in cui il predetto organo sia incardinato, ex art. 36, comma 2, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, ferma restando la legittimazione di quest'ultima di proporre comunque appello, essendo sempre riconducibili alla stessa i provvedimenti dei relativi uffici, anche quando questi ultimi siano, come nel caso di specie, strutture periferiche in funzione di decentramento organico.