(massima n. 1)
L'art. 102 del codice del processo amministrativo (il quale dispone, al primo comma, che la sentenza di primo grado può essere appellata solo da chi sia stato parte nel giudizio di primo grado e, al secondo comma, che l'interventore può proporre appello solo se titolare di una posizione giuridica autonoma) va interpretato in senso conforme alla tradizione giurisprudenziale anteriore. In particolare, nel secondo comma, il concetto di "posizione giuridica autonoma" va inteso - come per l'innanzi - come riferito alla posizione dell'interventore in rapporto alla sentenza di primo grado ed alle statuizioni che specificamente lo concernono; resta, dunque, fermo il principio che il cointeressato, intervenuto ad adiuvandum o costituitosi direttamente, non può proporre appello surrogandosi al ricorrente inattivo.