(massima n. 1)
La carenza di titolaritā, attiva o passiva, del rapporto dedotto in giudizio č rilevabile d'ufficio dal giudice, qualora la mancanza di tale fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio emerga dagli atti di causa, con la conseguenza che, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, la relativa questione si sottrae all'onere della tempestiva riproposizione di cui all'art. 101, comma 2, cod. proc. amm., entro il termine per la costituzione in giudizio.