(massima n. 1)
Le clausole di un bando di gara che non rivestono una certa portata escludente devono essere impugnate dall'offerente unitamente all'atto conclusivo della procedura di gara poiché la potenziale attitudine lesiva manifestata in sede endoprocedimentale trasmoda, a procedimento concluso, in concreta ed attuale lesione, in grado di attivare l'onere di tempestiva impugnazione.