(massima n. 1)
Colui che incardina la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito, non č legittimato ad interporre gravame contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione (cfr. la sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite, 20 ottobre 2016, n. 21260); rispetto al capo relativo alla giurisdizione il ricorrente va considerato a tutti gli effetti vincitore, avendo il giudice riconosciuto la sussistenza del proprio dovere di decidere il merito della causa, cosė come implicitamente o esplicitamente sostenuto dallo stesso ricorrente, che a quel giudice si č rivolto, con l'atto introduttivo della controversia.