(massima n. 1)
Le associazioni di categoria sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della collettivitā di cui hanno la rappresentanza quando venga invocata la violazione di norme poste a tutela della categoria stessa. L'interventore ad opponendum nell'ambito di un giudizio di primo grado che risulti titolare di una propria ed autonoma posizione giuridica e non di un semplice interesse di fatto o di una aspettativa giuridica, č legittimato a impugnare la sentenza.