(massima n. 1)
Il contratto di locazione di un immobile stipulato «per il solo uso di luogo di culto e di preghiera» non rientra nella previsione normativa dellart. 42 L. n. 392/78 (circoscritta alle sole attivitą ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche) e, conseguentemente, nel caso di diniego di rinnovo del locatore alla prima scadenza contrattuale, non richiede la specifica indicazione dei motivi ex art. 29 stessa legge.