(massima n. 1)
Ai fini della riconducibilità di un contratto di locazione concernente immobile non abitativo nell’ambito di applicabilità degli artt. 67 e 42 della legge n. 392 del 1978 - per i quali rientrano nel regime transitorio di tale legge i contratti concernenti immobili urbani adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche nonché a sede di partiti o di sindacati - occorre aver riguardo non alla natura od alla qualifica del conduttore, bensì all’attività che in concreto viene svolta nell’immobile locato. (Nella specie, sulla scorta di tale principio, la Suprema Corte ha escluso l’applicabilità della richiamata normativa con riguardo alla locazione di alcuni locali all’Inps, da tale istituto destinati ad ufficio).