(massima n. 1)
In tema di contratto a favore del terzo la norma dell'art. 1413 c.c., laddove prevede l'opponibilitą al terzo da parte del promittente delle eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, comprende fra tali eccezioni anche l'inadempimento dello stipulante a quel contratto.