(massima n. 1)
È inammissibile l'intervento "ad adiuvandum" in grado di appello nel processo da parte del soggetto che sia "ex se" legittimato a proporre direttamente il gravame in via principale, non facendo l'interveniente in tale ipotesi valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all'impugnazione di capi della sentenza immediatamente lesivi, azionabile solo mediante la proposizione dell'appello nei prescritti termini d'impugnazione.