(massima n. 1)
L'Amministrazione soccombente in primo grado ha l'onere di proporre appello e non ha legittimazione, quale parte principale e necessaria del giudizio di primo grado, ad assumere nel giudizio di impugnazione una posizione adesiva di mero interveniente al fine di rimuovere una soccombenza «principale» sancita dal «decisum» di primo grado.