(massima n. 1)
L'art. 95, comma 3, cod. proc. amm., nel prevedere che il giudice disponga l'integrazione del contraddittorio solo se l'impugnazione non č stata proposta, come doveva esserlo, nei confronti di tutte le parti necessarie, fa testuale riferimento all'ipotesi in cui si č in presenza di una causa inscindibile o di cause tra loro dipendenti e, quindi, all'ipotesi in cui la sentenza deve essere impugnata nei confronti di tutte le parti della precedente fase. Tale esigenza di integrazione del contraddittorio non sussiste nel caso in cui a non essere destinataria della notificazione dell'impugnazione in appello sia una parte che era parte non necessaria del giudizio di primo grado nel senso sopra chiarito.