(massima n. 1)
Il procedimento davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche deve svolgersi nei confronti, sia dell'autorità che ha emanato l'atto o il provvedimento impugnato, sia delle persone alle quali esso direttamente si riferisce, giacché l'art. 192, T.U. n. 1775 del 1933, prescrive la notificazione anche a queste ultime. Le persone così designate sono quelle che hanno un interesse concreto alla conservazione dell'atto o provvedimento impugnato e che siano identificabili in base al suo contenuto anche se in esso non siano citate nominativamente. L'omessa notifica dell'atto di appello ad uno dei controinteressati evocati nel giudizio di primo grado, tuttavia, non è causa di inammissibilità del gravame, potendo il giudice disporre l'integrazione del contraddittorio facendo applicazione del disposto di cui all'art. 95, D.Lgs. n. 104 del 2010.