(massima n. 1)
Nel giudizio di appello l'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 104/2010 richiede, a pena d'inammissibilitą, che l'impugnazione sia notificata ad almeno una delle parti interessate a contraddire (e non a tutte); la mancata notificazione dell'appello ad una delle parti non comporta, quindi, l'inammissibilitą del gravame, ma l'obbligo di integrazione del contraddittorio, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 95 del D.Lgs. n. 104/2010. L'improcedibilitą consegue, infatti, al mancato rispetto dell'ordine del giudice e non deriva, quindi, dall'omessa notificazione dell'appello ad una delle parti interessate a contraddire.