(massima n. 1)
È improcedibile il ricorso in appello depositato oltre il termine decadenziale fissato dagli artt. 36, comma 5, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 e 21, comma 2, L. 6 dicembre 1971, n. 1034, trattandosi di principio di ordine pubblico processuale e perciò sottratto alla disponibilità delle parti, atteso che solo il tempestivo deposito del ricorso determina il sorgere del rapporto processuale e l'obbligo del giudice di pronunciare sulla domanda, a nulla rilevando l'avvenuta costituzione della parte appellata.