(massima n. 1)
L'art. 94 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) dispone che l'appello deve essere depositato nella segreteria del Giudice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione ai sensi dell'art. 45 CPA. Il dies a quo, pertanto, decorre dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto č stata perfezionata anche per il destinatario (Parziale riforma della sentenza del T.a.r. Campania, Salerno, sez. I, n. 1326/2015).