(massima n. 1)
Nelle controversie relative ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, l'ordinario termine di 30 giorni previsto per il deposito del ricorso di appello dall'art. 94 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) č ridotto a 15 giorni, con la conseguenza che l'atto introduttivo del giudizio di impugnazione deve essere depositato, a pena di decadenza, entro il suddetto termine, decorrente dall'ultima notificazione. Dalla lettura combinata delle disposizioni normative di cui agli artt. 94 e 119 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) emerge che, nelle materie di cui alla lettera a) del medesimo art. 119, tutti i termini processuali sono dimidiati, salvo quelli espressamente previsti dalla norma; tale regola opera anche nei giudizi di appello.