(massima n. 1)
Nel caso in cui la sentenza di primo grado non sia stata notificata, deve essere rispettato il termine lungo di un anno (ora ridotto a sei mesi ex art. 46, comma 17, della L. n. 69 del 2009) di cui all'art. 327 c.p.c. (applicabile anche al processo amministrativo), termine cui va aggiunto il periodo di sospensione feriale di 45 giorni (nel caso di specie, detto termine risultava superato, sicché è stata dichiarata l'irricevibilità del ricorso in appello).