(massima n. 1)
È pacifico che i provvedimenti delle autorità amministrative indipendenti ricadano nell'ambito applicativo dell'art. 23 bis, L. n. 1034 del 1971 (nel testo introdotto dall'art. 4, L. n. 205 del 2000), che al settimo comma prescrive per l'appello il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza da appellare (termine, quest'ultimo nella fattispecie non rispettato).