(massima n. 1)
La disciplina dei termini per la notificazione dell'appello avverso i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione deriva dal combinato disposto degli artt. 87, comma 3, 92, comma 3, e 105, comma 2, c.p.a. in base ai quali, in tal caso, il termine per la notificazione di tale gravame e quello per il successivo deposito sono dimezzati rispetto a quelli ordinari. È pertanto irricevibile un ricorso in appello avverso una sentenza del T.A.R. che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. (nella specie si trattava di un appello avverso una sentenza che aveva declinato la giurisdizione in relazione ad un ricorso avverso la revoca dell'incarico del commissario straordinario della Azienda Calabria lavoro e fondazione Fied, con nomina di un nuovo commissario) che è stato depositato oltre il termine di quindici giorni dall'ultima notifica.