(massima n. 1)
L'art. 2 delle norme transitorie al cpa limita l'ultrattivitą della disciplina previgente ai soli termini in corso alla data di entrata in vigore del codice, ovvero a quella ricordata del 16 settembre 2010, e quindi comporta che il termine semestrale d'impugnazione di cui all'art. 92 comma 3 si applichi a tutte le sentenze pubblicate successivamente a tale data, a prescindere dalla data d'instaurazione del rapporto processuale di primo grado.