(massima n. 1)
Il ricorso per revocazione è irricevibile se viene notificato oltre il termine breve dimezzato di trenta giorni, risultante dal combinato disposto degli artt. 92, comma 2, 119, comma 2, 120, commi 3 e 4, D.Lgs. 104/2010, termine decorrente dal giorno in cui viene recuperato il documento decisivo rispetto alla pronuncia impugnata. La revocazione presuppone che un documento preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto produrre a suo tempo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione, con la conseguenza che la stessa non può essere utilmente invocata facendo riferimento a un documento formato dopo la decisione. Deve trattarsi, insomma, di documenti già esistenti al momento del giudizio, la cui produzione era rimasta ostacolata per una delle specifiche ragioni indicate dalla disposizione.