(massima n. 1)
Va stralciata poiché tardiva la memoria di "replica" depositata oltre il termine di 15 giorni liberi previsto nei procedimenti in camera di consiglio (ex art. 73, comma 1, e 87 comma 3, D.lgs 104/2010) per la produzione di memorie. Il c.d. divieto dei nova di cui all'art. 104, comma 1, D.Lgs. 104/2010 non può impedire all'appellante di confutare tutte le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata perché le mere difese sono sempre esaminabili per la prima volta in grado di appello, mentre è l'impugnazione proposta per la prima volta in appello di atti rimasti estranei alla cognizione dei giudici del primo grado che è inammissibile.