(massima n. 1)
La morte del difensore determina automaticamente l'interruzione del processo dal momento del suo intervento, anche se non vi sia stata la dichiarazione e il giudice non ne ha avuto notizia, con la conseguenza che le attivitą e gli atti successivi all'evento interruttivo e, in particolare, l'udienza di discussione e la sentenza di primo grado sono nulli.