(massima n. 1)
A norma dell'art. 8, L. 24 dicembre 1969, n. 990 e dell'art. 19, D.P.R. 24 novembre 1970, n. 793, nell'ipotesi di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato per la responsabilità civile verso i terzi, la cessione ex lege del contratto di assicurazione può ritenersi valida, in base alla legislazione speciale, solo nei confronti dei terzi danneggiati, mentre nei rapporti tra le parti contraenti, e comunque tra l'assicurato e l'assicuratore, tale cessione rimane condizionata all'obbligo della comunicazione dell'avvenuta cessione del mezzo mediante l'esatta indicazione del cessionario, con l'applicazione della garanzia di polizza e favore dell'assicurato cessionario solo dalle ore 24 del giorno di tale comunicazione, secondo i principi generali fissati dall'art. 1407 c.c.