(massima n. 1)
Prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, costituiva ius receptum il fato che la disciplina dell'interruzione del processo per morte o perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, dettata dall'art. 24 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, non fosse applicabile al caso di successione fra enti pubblici, atteso che, nella successione o nel mutamento di competenze tra gli stessi non ha luogo il venir meno di una parte, ma solo il subentro, secondo la fattispecie legale, di un'entità ad altra, con la conseguente riconduzione della situazione sotto la (allora) non abrogata disciplina dell'art. 92 R.D. 17 agosto 1907, n. 642, che impediva l'interruzione del processo per "cangiamento di una delle parti". Inoltre, con la vigenza della nuova disciplina processuale, la successione non soppressiva tra enti pubblici va considerata a titolo particolare e non a titolo universale, trovando con ciò applicazione la disciplina di cui all'art. 111 cod. proc. civ., richiamata dall'art. 79, 2 comma D.Lgs. 104/2010. Ne discende che il titolo formatosi nei confronti di un ente al quale succede un successivo ente senza interruzione è destinato a spiegare i propri effetti nei confronti di quest'ultimo senza necessità di interruzione del processo.