(massima n. 1)
Il mancato adempimento da parte del locatore dell’obbligo, imposto dall’art. 40 L. n. 392/1978, di comunicare l’offerta di nuova locazione al conduttore ovvero di manifestare l’intenzione di non concedere in locazione a terzi l’immobile, non impedisce che il locatore agisca per il rilascio anteriormente, riservando al momento opportuno l’adempimento degli obblighi suddetti; solo, infatti, quando sia stata accertata la scadenza contrattuale (mediante convalida o sentenza) può essere con certezza individuata la data utile per l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 40 sopra richiamato.