(massima n. 1)
Nel giudizio di riscatto promosso dal conduttore di un immobile destinato ad uso non abitativo ai sensi dell’art. 39 L. 27 luglio 1978 n. 392, nei confronti di colui che dall’atto di vendita risulti acquirente dell'immobile stesso, è litisconsorte necessario il coniuge del predetto acquirente, qualora tra i coniugi sussista il regime di comunione legale dei beni, poiché gli acquisti compiuti da uno di essi anche separatamente operano a vantaggio dell’altro, il quale diventa automaticamente proprietario del bene acquistato in ragione della metà, con la conseguenza che tutte le azioni di natura reale aventi per oggetto il bene stesso e quindi anche quelle di riscatto con le quali si tende ad ottenere una sentenza che riconosca il diritto di proprietà dell’immobile locato al conduttore con effetti reali erga omnes (ed in particolare nei confronti di tutti gli acquirenti dello stesso immobile) debbono essere proposte nei confronti di entrambi i coniugi, giacché in mancanza la sentenza, non potendo spiegare effetti nei confronti del coniuge che non abbia partecipato al giudizio, risulterebbe inutiliter data.