(massima n. 1)
Con riguardo alla locazione di immobile urbano ad uso non abitativo, per cui l’art. 39 della L. n. 392/78 condiziona l’esercizio del diritto di riscatto a due distinti presupposti, e cioè alla mancata notifica della denuntiatio del proprietario o alla infedeltà della stessa, ove in primo grado il retraente abbia fondato la domanda di riscatto sulla mancata notifica, non può in grado di appello dedurre a fondamento della detta pretesa l’infedele denuntiatio (poiché il corrispettivo indicato era superiore a quello risultante dall’atto di trasferimento a titolo oneroso dell’immobile), trattandosi della deduzione di un diverso fatto costitutivo (causa petendi) del diritto azionato, introduttivo di un nuovo tema di indagine e di discussione e, quindi, di una domanda nuova, inammissibile nel giudizio di secondo grado ex art. 345 c.p.c.