(massima n. 2)
Nell’ambito della disciplina legale delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione contenuta nella L. 27 luglio 1978, n. 392, le norme in materia di diritto di prelazione e riscatto in caso di vendita dell’immobile locato (artt. 38 e 39) e di diritto di prelazione in caso di nuova locazione (art. 40) si applicano, ai sensi dell’art. 41, anche ai rapporti di locazione aventi ad oggetto immobili urbani, destinati ad essere utilizzati per l’attività di scuola guida e di disbrigo di pratiche automobilistiche, trattandosi di attività commerciale rivolta a una clientela, originariamente indifferenziata e potenzialmente assai vasta, che comporta contatto diretto con la generalità degli utenti del servizio, in relazione alla quale l’immobile (luogo di frequentazione diretta e strumentalmente negoziale dei fruitori del servizio) costituisce un apprezzabile fattore di avviamento commerciale.