(massima n. 1)
In tema di locazione di immobile urbano non abitativo il conduttore ha diritto di esercitare il riscatto nel termine di decadenza di cui all’art. 39, comma primo della legge 27 luglio 1978 n. 392, non solo nelle ipotesi di omessa comunicazione dell’intento di alienare e di vendita a condizioni diverse, ma anche nel caso di vendita a terzi dell’immobile locato, nonostante l’esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, giacché anche in questo caso vi è inosservanza dell’obbligo del proprietario di preferire il conduttore ad un sostanziale impedimento della vicenda acquisitiva a favore di quest’ultimo.