(massima n. 1)
Il diritto di riscatto attribuito al conduttore di immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo dall’art. 39 della legge n. 392 del 1978 presuppone la sussistenza di un atto di trasferimento a titolo oneroso dell’immobile stesso. Ne consegue che, il giudicato di annullamento di tale atto, formatosi, in pendenza dell’azione diretta all’esercizio del riscatto, nel giudizio instaurato dal locatore nei confronti dell’acquirente, produce i suoi effetti riflessi nei confronti del conduttore, precludendogli il soddisfacimento del suo diritto, salva la possibilità di tutelarsi, ricorrendone i presupposti, con l’opposizione di terzo revocatoria.